Rateizzazioni
Casistiche non gestibili da web. Il cliente per richiedere una rateizzazione dovrà fare riferimento agli altri canali (Servizio Clienti o Punti E.ON)
- Il cliente ha già presentato un’altra richiesta di rateizzazione nell’arco dei 7 giorni precedenti
- ll cliente ha una fornitura in corso di sospensione o sospesa
- Il cliente ha una fornitura non ad uso domestico
- Il cliente vuole rateizzare fatture contenenti importi relativi a prodotti solution
Cosa si può rateizzare:
- Fatture a scadere
- Fatture Scadute
- Fatture contenenti importo CMOR. La prima rata dovrà essere pari all’importo CMOR e non potrà essere ulteriormente rateizzabile.
- Fatture contenenti importi di canone RAI: la rateizzazione non potrà includere la quota canone che dovrà essere pagata a parte.
- L’importo minimo rateizzabile è pari a 200 euro.
Cosa non si può rateizzare:
- Canone RAI
- Rate di precedenti piani di rateizzazione non saldati
Costi
Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (tasso BCE), disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Tali interessi verranno addebitati sulla prima bolletta utile insieme alle seguenti spese, se si sceglie la modalità di pagamento bollettini postali:
- spese di spedizione: 1,10€
- spese amministrative di gestione: 2,90€
In tutti i casi la richiesta di rateizzazione sarà soggetta a valutazione da parte di E.ON Energia S.p.A.
Se il cliente ha sottoscritto un contratto di Tutela Gas o un’offerta PLACET, per le casistiche descritte in seguito, otterrà condizioni di maggior favore, in termini di rateizzazione contattando il Servizio Clienti da rete fissa 800 999 777, da cellulare o estero 0291646102 (al costo previsto dall’operatore telefonico del cliente), attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, festivi esclusi, o i Punti E.ON presenti sul territorio italiano.
Rateizzazione – Riferimenti Normativi
Ai clienti con contratto di Tutela Gas e ai clienti che hanno sottoscritto un’offerta PLACET per la fornitura di energia elettrica e gas si applicano le regole in materia di rateizzazione definite dall’Autorità di settore con delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i. (Tutela Gas) e con le condizioni generali di contratto dedicate (offerte PLACET).
E.ON informa il Cliente della possibilità di rateizzazione all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile.
Tutela Gas e offerte PLACET gas a prezzo fisso e variabile
Le regole di rateizzazione si applicano ai seguenti casi:
a) Per i clienti con periodicità di fatturazione non mensile, in caso di fattura contenente ricalcoli (per casi diversi da quelli successivi) superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati riceve successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli (salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi)
b) A seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, in caso di richiesta di pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura (a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura)
c) Per i Clienti con un gruppo di misura accessibile, quando, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi
d) Per i punti con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista da regolazione
e) Per i punti con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali diversi dai precedenti
Offerte PLACET energia elettrica a prezzo fisso e variabile
Le regole di rateizzazione si applicano ai seguenti casi:
a) Per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici in BT trattati monorari, in caso di fattura contenente ricalcoli (per casi diversi da quelli successivi) superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
b) A seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, in caso di richiesta di pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura (a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura)
a) Mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista da regolazione
b) Fatturazione di importi anomali diversi dai precedenti
Modalità e tempistiche di richiesta
Il Cliente può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a € 50.
La richiesta deve essere effettuata entro i 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura stessa.
Caratteristiche del piano di rientro
Le rate non sono cumulabili e hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione (le rate possono essere imputate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e inviate separatamente da queste).
E.ON può richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione.
Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
Rateizzazione in caso di costituzione in mora di un cliente titolare di bonus sociale
I clienti che hanno sottoscritto un’offerta PLACET e sono titolari di bonus sociale, nei casi di costituzione in mora, possono rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione.
L’informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.
La rateizzazione è proposta solo per debiti superiori a € 50.
In questi casi, la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito relativo alla costituzione in mora e, qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate.
E.ON non è tenuta a offrire la rateizzazione nei casi in cui la fattura non pagata, per cui il cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.