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Offerta servizio tutela gas
Modello di calcolo del prezzo di fornitura del gas Come stabilito dalle Delibere emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas , il prezzo del gas applicato ai clienti finali in regime di tutela è articolato in una tariffa di distribuzione e misura (Delibera Arg/gas 159/08 e successive modifiche) e una tariffa di vendita (Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche). Qui puoi trovare le singole componenti che determinano la tariffa di fornitura del gas per il cliente finale. Componenti a copertura del servizio di distribuzione e misura del gas naturale E' il costo che la Società di Vendita deve pagare all'Azienda di Distribuzione per l'utilizzo della rete di distribuzione. L’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas definisce le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura che ogni azienda di distribuzione deve applicare sulla propria rete. La tariffa di distribuzione e misura è costituita da:
Ambito L'ambito tariffario è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe di distribuzione e misura. Sono identificati sei ambiti tariffari su tutto il territorio nazionale. Il parametro PCS e il coefficiente C Ai fini della conversione in euro/standardmetrocubo delle componenti espresse in euro/gigajoule è necessario moltiplicare il valore espresso in euro/gigajoule per il parametro PCS. Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale ed è differenziato per impianto e per anno termico. Il valore del PCS è indicato in tutte le fatture. Il coefficiente C è il coefficiente applicato su tutte le forniture con Gruppi di Misura non provvisti di apparecchiature per la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati dalle condizioni di esercizio alle condizioni standard. Componenti Tariffa di Vendita
Componenti di natura fiscale Alla Tariffa sopra descritta vengono aggiunte in fattura:
Dal 1° gennaio 2008 il numero 127-bis tabella A parte III del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui. Pertanto l'aliquota iva ridotta del 10% andrà applicata non più alla somministrazione di gas naturale usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, ma alla somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.
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